(dal CCNL comparto scuola – personale docente - CCNL del 29.11.2007)
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
(estratto D.lgs. 297/1994)
Parte Terza |
Art. 492.
Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((. . . )), le
sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493.
C e n s u r a
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e
motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494.
Sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel
divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in
servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri di vigilanza.
Art. 495.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravita';
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi
atti; d) per abuso di autorita'.
Art. 496.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei
mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso
il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa
al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di uno o piu'
atti di particolare gravita' integranti reati puniti con pena
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall' esercizio della potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti
per i quali e' inflitta la sanzione devono essere non conformi ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'
del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio
nell'esplicazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e
provinciali, ai quali e' assegnato il personale che ha riportato
detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unita' di personale
utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto
dall'articolo 456, comma 1.
Art. 497.
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e'
elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da
uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a
tre mesi, il personale direttivo e docente non puo' ottenere il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo'
altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore,
ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il
provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e'
detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione
ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che
abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498.
D e s t i t u z i o n e
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto
d'impiego, e' inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
alla funzione;
b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di
somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime
commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso
negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorita'.
Art. 499.
R e c i d i v a
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa
specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per
l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta (( la
sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d)
del comma 2 dell'articolo 492, )) va inflitta, rispettivamente, la
sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima;
nel caso in cui tale misura massima sia stata gia' irrogata, la
sanzione prevista per l'infrazione commessa puo' essere aumentata
sino a un terzo.
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