Intestazione
Scuola Media "Carlo Gancia" di Canelli

(dal CCNL  comparto scuola – personale docente - CCNL  del 29.11.2007)

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente

ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI

1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(estratto D.lgs. 297/1994)

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo IV
DISCIPLINA
Sezione I: Sanzioni disciplinari

                                  

                              Art. 492.
                              Sanzioni
  1.  Fino  al  riordinamento  degli organi collegiali ((. . . )), le
sanzioni  disciplinari  e  le  relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
e dagli articoli seguenti.
  2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
    a) la censura;
    b)  la  sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio fino a un
mese;
    c)  la  sospensione  dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi;
    d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo  svolgimento  di  compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
    e) la destituzione.
  3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e'  costituito  dall'avvertimento  scritto,  consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.
 
                
              
                              Art. 493.
                            C e n s u r a

  1.  La  censura  consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e
motivata,  che  viene  inflitta  per mancanze non gravi riguardanti i
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
 
                
              
                              Art. 494.
                    Sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un mese

  1.  La  sospensione  dall'insegnamento  o dall'ufficio consiste nel
divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del   trattamento   economico   ordinario,   salvo   quanto  disposto
dall'articolo  497.  La  sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino a un mese viene inflitta:
    a)  per  atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla
correttezza   inerenti  alla  funzione  o  per  gravi  negligenze  in
servizio;
    b)  per  violazione  del  segreto  d'ufficio  inerente  ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
    c)  per  avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri di vigilanza.
 
                
              
                              Art. 495.
            Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
                     da oltre un mese a sei mesi

  1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi e' inflitta:
    a)  nei  casi  previsti  dall'articolo  494 qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravita';
    b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
    c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
    regolare  funzionamento  della scuola e per concorso negli stessi
    atti; d) per abuso di autorita'.
 
                
              
                              Art. 496.

Sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio per un periodo di sei
mesi e utilizzazione in compiti diversi
  1.  La  sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per  un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso
il  tempo  di  sospensione,  nello  svolgimento di compiti diversi da
quelli  inerenti  alla funzione docente o a quella direttiva connessa
al  rapporto  educativo,  e' inflitta per il compimento di uno o piu'
atti  di  particolare  gravita'  integranti  reati  puniti  con  pena
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata  sentenza  irrevocabile  di  condanna  ovvero sentenza di
condanna  nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
e  in  ogni  altro  caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell'interdizione  temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall'  esercizio  della  potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti
per  i  quali  e'  inflitta la sanzione devono essere non conformi ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'
del   soggetto   a   svolgere   i   compiti   del   proprio   ufficio
nell'esplicazione del rapporto educativo.
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i  compiti  diversi,  di  corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione  centrale  o  gli  uffici  scolastici  regionali  e
provinciali,  ai  quali  e'  assegnato  il personale che ha riportato
detta sanzione.
  3.   In   corrispondenza  del  numero  delle  unita'  di  personale
utilizzate  in  compiti  diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati   vacanti   altrettanti   posti   nel  contingente  previsto
dall'articolo 456, comma 1.
 
                
              
                              Art. 497.
     Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

  1.   La   sospensione   dall'insegnamento  o  dall'ufficio  di  cui
all'articolo  494  comporta  il  ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio.
  2.   La   sospensione   dall'insegnamento  o  dall'ufficio  di  cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due  anni  nell'aumento  periodico  dello  stipendio; tale ritardo e'
elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
  3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
in  cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
inflitta.
  4.  Per  un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da
uno  a  tre  mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a
tre  mesi,  il  personale  direttivo  e  docente non puo' ottenere il
passaggio  anticipato  a  classi  superiori  di  stipendio;  non puo'
altresi'  partecipare  a concorsi per l'accesso a carriera superiore,
ai  quali  va  ammesso  con riserva se e' pendente ricorso avverso il
provvedimento che ha inflitto la sanzione.
  5.  Il  tempo  di  sospensione  dall'insegnamento o dall'ufficio e'
detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
  6.  Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della
progressione  economica  e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione
ai  concorsi  direttivo  e  ispettivo nei confronti del personale che
abbia  riportato  in  quell'anno  una sanzione disciplinare superiore
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
 
                
              
                              Art. 498.
                       D e s t i t u z i o n e

  1.  La  destituzione,  che  consiste  nella cessazione dal rapporto
d'impiego, e' inflitta:
    a)  per  atti  che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
alla funzione;
    b)  per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
    c)  per  illecito  uso  o  distrazione dei beni della scuola o di
somme  amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima  scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
    d)  per  gravi  atti  di  inottemperanza a disposizioni legittime
commessi  pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso
negli stessi;
    e)  per  richieste  o  accettazione  di  compensi  o  benefici in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
    f) per gravi abusi di autorita'.
 
                 
              
                              Art. 499.
                           R e c i d i v a
  1.  In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa
specie   di   quella   per   cui   sia  stata  inflitta  la  sanzione
dell'avvertimento  o  della  censura,  va inflitta rispettivamente la
sanzione   immediatamente   piu'   grave   di   quella  prevista  per
l'infrazione  commessa.  In  caso di recidiva in una infrazione della
stessa  specie  di  quella  per  la  quale  sia  stata inflitta (( la
sanzione  di  cui  alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d)
del  comma  2  dell'articolo 492, )) va inflitta, rispettivamente, la
sanzione  prevista  per  la infrazione commessa nella misura massima;
nel  caso  in  cui  tale  misura  massima sia stata gia' irrogata, la
sanzione  prevista  per  l'infrazione  commessa puo' essere aumentata
sino a un terzo.

 

 


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Link utili

Google (motore di ricerca)  |   Comune di Canelli |   Ufficio Scolastico Provinciale di Asti




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